a cura dell’avv. Silvia Zapparato
L’8 maggio 2025 la Camera dei deputati ha approvato in prima lettura il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 39/2025, che introduce misure urgenti in tema di coperture assicurative contro i rischi catastrofali. Il provvedimento, oltre a prorogare i termini per l’obbligo assicurativo a seconda della dimensione d’impresa, interviene con modifiche sostanziali che chiariscono alcuni aspetti rimasti inizialmente indefiniti, tra cui la modalità di determinazione del valore dei beni da assicurare.
Proroghe dei termini e nuovi chiarimenti normativi
Il testo originario del decreto prevedeva unicamente la proroga dell’obbligo assicurativo per le imprese, differenziata in base alla loro dimensione: fino al 1° ottobre 2025 per le medie imprese e al 31 dicembre 2025 per le piccole e microimprese. La conversione in legge ha però integrato il testo con cinque nuovi commi, con l’obiettivo di fornire indicazioni operative più precise.
Come determinare il valore da assicurare
Tra le novità più rilevanti introdotte con la conversione figura il nuovo comma 3-bis, che definisce i criteri per la valutazione del bene oggetto di copertura assicurativa. Il valore assicurato dovrà corrispondere:
- al valore di ricostruzione a nuovo, nel caso degli immobili;
- al costo di rimpiazzo, per beni mobili come impianti e macchinari;
- al costo di ripristino, per i terreni danneggiati da eventi calamitosi.
Tale formulazione rispecchia quanto già indicato nelle linee guida dell’ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici), che ha tracciato un perimetro tecnico preciso per ciascuna tipologia di bene.
Franchigia: i casi di esclusione del limite massimo
Il nuovo comma 3-ter si concentra sullo scoperto o franchigia massima prevista dalla legge di Bilancio 2024, pari al 15% del danno subito. Tuttavia, viene stabilito che tale limite non si applica:
- alle grandi imprese;
- ai gruppi di imprese che, alla chiusura del bilancio, presentino congiuntamente i requisiti dimensionali e abbiano stipulato una polizza globale di gruppo.
Obbligo assicurativo e titoli edilizi: i beni esclusi
Un ulteriore chiarimento arriva dal comma 3-quinquies, in tema di validità del titolo edilizio ai fini dell’obbligo assicurativo. Sono coperti solo:
- gli immobili regolarmente edificati o ampliati con valido titolo edilizio;
- gli immobili ultimati prima dell’introduzione dell’obbligo di permesso edilizio;
- gli immobili per i quali è stata ottenuta, o è in corso, una procedura di sanatoria o condono.
Sono quindi esclusi dall’obbligo assicurativo i fabbricati abusivi o privi di autorizzazione legale.