Si è concluso con esito favorevole per il contribuente il procedimento di accertamento con adesione ex art. 6, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 218/1997, attivato innanzi all’Agenzia delle Entrate, in relazione ad un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2018.
L’iniziale pretesa erariale ammontava complessivamente a oltre euro 527.000,00, tra maggiori imposte dirette, IRAP, IVA e relative sanzioni. La contestazione riguardava il recupero di costi registrati in contabilità che effettivamente non erano deducibili. Il contribuente era incorso una una serie di irregolarità procedurali, tra le quali la presentazione di una dichiarazione infedele perché denunciava quale utile di esercizio non quello derivante dalla contabilità ma il risultato ottenuto defalcando dallo stesso le variazioni fiscali in diminuzione. Tuttavia, all’esito del contraddittorio instaurato in sede di adesione, l’imponibile accertato è stato sensibilmente rideterminato, con un abbattimento del carico fiscale pari a circa il 50%.
L’assistenza legale del contribuente è stata affidata agli avv.ti Gennaro Nunziato e Michele Di Fiore, i quali hanno depositato puntuali osservazioni difensive corredate da documentazione contabile e fiscale, evidenziando, in particolare, l’infondatezza di alcuni recuperi operati dall’Ufficio.
Nel corso dell’istruttoria, i legali hanno dimostrato che i costi contestati, sebbene registrati in contabilità, non erano stati dedotti fiscalmente, e dunque non avevano in alcun modo contribuito alla determinazione del reddito imponibile. Tale circostanza, adeguatamente supportata da idonea documentazione contabile, ha condotto l’Ufficio al riconoscimento dell’inesistenza di un indebito risparmio d’imposta, determinando così l’annullamento dei relativi rilievi.
A seguito della rivalutazione e del riconoscimento della correttezza dell’imponibile fiscale sul quale sono state assolte le imposte, prescindendo così dall’errore di procedimento commesso per non aver dichiarato l’utile civile al lordo delle diminuzioni fiscali e poi in disparte dette variazioni negative, l’Agenzia ha formulato una proposta di adesione con definizione agevolata del procedimento, accogliendo sostanzialmente la linea difensiva articolata dai legali.
La proposta di adesione segna il positivo epilogo di un procedimento complesso, risolto in via amministrativa senza necessità di adire le vie giudiziarie, e costituisce un esempio virtuoso di come l’istituto dell’adesione possa garantire l’equilibrio tra interesse erariale e tutela del contribuente, quando assistito da una difesa tecnica qualificata.