Skip to main content

La Corte d’Appello di Milano conferma la statuizione dei giudici di primo grado e conferma la condanna di parte convenuta alla restituzione delle addizionali provinciali sull’energia elettrica pagate dall’azienda ma non dovute.

Il caso concreto

La controversia ha ad oggetto la restituzione della somma indebitamente versata a titolo di addizionale provinciale sull’accisa sull’energia elettrica per il periodo 1/2010-12/2010. Il Tribunale aderisce all’orientamento della Corte di Cassazione riportato dai difensori, per il quale l’addizionale provinciale sull’energia elettrica versata fino al 31/12/2011 è illegittima perché contraria alla direttiva 2008/118/CE e il consumatore finale può esperire in sede civilistica l’ordinaria azione di ripetizione di indebito direttamente nei confronti dell’erogatore del servizio.

Parte convenuta propone appello. L’appellante osserva che il giudice nazionale non può disapplicare la normativa nazionale in contrasto con una direttiva se ciò comporta un onere aggiuntivo sul singolo cittadino. E, comunque, l’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia della direttiva 118/08/CE, posta a fondamento della decisione di primo grado, sarebbe applicabile esclusivamente ai giudizi nei confronti di un ente impositore e non tra privati.

In replica alla tesi avversa, i difensori osservano quanto segue.

Il decreto-legge n. 511 del 1988, art.  6, comma 2, indipendentemente dal carattere self-executing della direttiva n.2008/112/CE, va  disapplicato  in  ossequio al seguente principio: l’interpretazione del diritto  comunitario fornita dalla Corte di giustizia U.E. è immediatamente applicabile nell’ordinamento interno e impone al giudice nazionale di disapplicare le  disposizioni  di  tale  ordinamento  che,  sia  pure all’esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa. A tal fine, segnalano  numerose pronunce le quali confermano: i) la legittimità dell’azione di restituzione che il consumatore finale esercita nei confronti del fornitore di energia elettrica; ii) che l’art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988 va disapplicato in ossequio al principio sopra enunciato, secondo cui l’interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia U.E. è immediatamente applicabile nell’ordinamento interno.

La società ottiene la restituzione degli importi illegittimamente versati al fornitore.