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Con numerose pronunce la giurisprudenza di legittimità ha definito la linea di confine tra giurisdizione ordinaria e tributaria in merito all’ impugnazione degli atti esecutivi fondati su una pretesa tributaria, chiarendo che : ‘’alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui di reagisce di fronte all’atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell’atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo…’’ (Vds. SS.UU. nr. 1394/2022).


È in linea con questa impostazione l’art. 19, comma 1, sub. c) della legge delega per la riforma fiscale (L. 111/2023) che impone al governo di modificare l’art. 57 del D.P.R. 602/1973 prevedendo che le opposizioni ex 615, secondo comma c.p.c. (opposizione all’esecuzione), e 617 c.p.c. (opposizione agli atti esecutivi) siano proponibili dinanzi al giudice tributario, con le modalità e le forme previste dal D.lgs. 546/1992, se il ricorrente assume la mancata o invalida notificazione della cartella di pagamento ovvero dell’intimazione di pagamento.


Va tuttavia rilevato che, come evidenziato da autorevole dottrina (prof. Cesare Glendi), l’intervento della riforma sull’art. 57 D.P.R. 602/1973 si espone a numerose critiche e segnatamente:

  • I poteri del giudice tributario, così come delineati dal D.lgs. 546/1992, non sono idonei a fronteggiare la complessa situazione giuridica che può derivare da un’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi. Il giudice tributario, ad esempio, non ha il potere di statuire su situazioni giuridiche soggettive quali, ad esempio, la proprietà.
  • L’art. 19 cit. prevede la competenza del giudice tributario per i soli casi di mancata o invalida notificazione della cartella di pagamento e dell’intimazione di pagamento. Non ci sarà un’ applicazione concreta della norma atteso che la stessa legge delega prevede che la riscossione dei tributi debba avvenire senza lo strumento del ruolo e della cartella di pagamento (vds. art 18, comma 1, lett. E, n. 1);
  • L’art. 19 cit. nulla dice in relazione ai casi in cui i vizi di omessa/invalida notifica della cartella o dell’intimazione siano dedotti con altre opposizioni che non rientrano fra quelle disciplinate dall’art. 615, comma 2, e 617 c.p.c. (si pensi alle ipotesi di opposizione all’esecuzione di terzi ex art. 619 c.p.c.).