Milano, maggio 2026 – La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, Sezione 12, con la sentenza n. 2074/2026 depositata il 21 maggio 2026, accoglie il ricorso proposto dell’avv. Gennaro Nunziato e annulla la cartella di pagamento emessa a seguito di un presunto inadempimento di un piano di rateazione concesso in relazione ad una comunicazione di irregolarità.
La vicenda trae origine dalla notifica di una cartella di pagamento con la quale l’Agenzia delle Entrate, a seguito di controllo automatizzato sulla liquidazione periodica IVA, richiedeva il pagamento di oltre 66.000. L’Agenzia sosteneva l’avvenuta decadenza della contribuente dal piano di dilazione a causa del presunto omesso versamento della rata n. 5.
Con il ricorso, l’avv. Nunziato dimostra che la rata n. 5 era stata regolarmente versta dalla contribuente e che la stessa non è pertanto decaduta dal piano di dilazione.
Costituitasi in giudizio, l’Agenzia delle Entrate, preso atto che la rata n. 5 è stata regolarmente versata dalla contribuente, modifica la motivazione: l’iscrizione a ruolo è legittima perché la contribuente è decaduta dal piano di dilazione per non aver versato una rata successiva (la n. 10).
I Giudici milanesi, recependo in toto le eccezioni sollevate dall’avv. Nunziato, hanno ribadito che l’Amministrazione Finanziaria non può modificare, integrare o sostituire la motivazione dell’atto impositivo nel corso del giudizio. Come testualmente richiamato in sentenza, l’art. 7, comma 1-bis, della Legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente) vieta espressamente tale condotta, così come confermato dal consolidato orientamento della Corte di Cassazione (sent. n. 9810/2014 e ord. n. 21875/2025).
La motivazione dell’atto circoscrive il thema decidendum. Poiché il presupposto iniziale della cartella (il mancato pagamento della rata n. 5) è risultato infondato, l’atto impositivo è stato dichiarato integralmente illegittimo e, per l’effetto, annullato.
