Le imprese hanno tempo fino al 3 giugno 2025 per aderire alla riapertura dei termini per il riversamento del credito d’imposta Ricerca & Sviluppo, relativo agli anni dal 2015 al 2019, oppure per modificare eventuali istanze già presentate in precedenza.
Con il nuovo modello approvato dall’Agenzia delle Entrate, è ora possibile sostituire una domanda precedentemente trasmessa, selezionando l’opzione “istanza sostitutiva”, in quanto non è ammessa l’integrazione della domanda originaria.
Le principali casistiche operative
A seconda della situazione dell’impresa, si delineano diversi scenari:
- Conferma della precedente istanza
Chi non intende apportare modifiche, ma ha scelto il versamento rateale, dovrà calcolare gli interessi legali (2%) a partire dal 4 giugno 2025 per le rate con scadenza il 16 dicembre 2025 e 2026. - Estensione ad altri anni
Le imprese che desiderano estendere l’istanza anche ad altri anni d’imposta possono farlo utilizzando il nuovo modello, lasciando valida la precedente per l’anno già coperto. - Modifica di annualità già incluse
È sempre ammesso presentare una nuova istanza per modificare quella già inoltrata, purché entro il termine del 3 giugno 2025. La modifica può riguardare anche solo una delle annualità già indicate. - Versamenti non effettuati
Le imprese che non hanno rispettato la scadenza del 16 dicembre 2024 per il versamento in unica soluzione o della prima rata, possono comunque procedere secondo l’opzione originaria, rispettando le nuove date previste.
Chi non aveva ancora presentato alcuna istanza entro il 31 ottobre 2024, può ora farlo ex novo entro il termine fissato a giugno.
Effetti sul contenzioso
La presentazione della nuova istanza può influire anche sui procedimenti già in corso:
- se vi è un contenzioso pendente alla data della nuova presentazione, l’adesione alla sanatoria richiede la rinuncia al ricorso entro il 3 giugno 2025, con compensazione delle spese processuali;
- se invece al 3 giugno il termine per presentare ricorso (ai sensi dell’art. 21 del Dlgs 546/1992) è ancora aperto, l’adesione alla procedura equivale a rinuncia automatica al ricorso.
Modalità di pagamento
Il riversamento può avvenire:
- in un’unica soluzione entro il 3 giugno 2025;
- oppure in tre rate di pari importo, con scadenze: 3 giugno 2025, 16 dicembre 2025 e 16 dicembre 2026. La seconda e terza rata dovranno includere gli interessi legali maturati dal 4 giugno 2025.