a cura dell’avv. Riziero Andrea Alvino
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 124/2025, è tornata sul tema della neutralità fiscale delle scissioni di società semplici, confermando un orientamento ormai consolidato: queste operazioni, pur non rientrando espressamente nella disciplina delle operazioni straordinarie di cui agli articoli 172 e 173 del TUIR, non vanno considerate di per sé elusive o generatrici di imponibile.
Neutralità fiscale: una questione di principio (e di metodo)
Secondo l’Agenzia, le norme sulla neutralità delle fusioni e scissioni si applicano in via naturale alle società che esercitano attività d’impresa, in quanto fondate su un sistema di rilevazione dei valori tipico del bilancio civilistico. Le società semplici, non svolgendo attività commerciale, sarebbero quindi escluse da tale regime.
Tuttavia, questa impostazione appare limitativa. Anche le società semplici sono infatti soggette all’obbligo di redazione del rendiconto annuale, applicando criteri assimilabili a quelli del bilancio. La dottrina prevalente ritiene pertanto che il principio di neutralità debba trovare applicazione anche in questi casi, sebbene per vie diverse.
Il trattamento fiscale della scissione nelle società semplici
Le Entrate riconoscono che la modalità di imposizione delle società semplici è sostanzialmente assimilabile a quella delle persone fisiche non esercenti attività d’impresa. Queste società producono infatti redditi rientranti nelle categorie di cui all’articolo 6 del TUIR (fondiari, di capitale, diversi), imputati per trasparenza ai soci.
Ne consegue che il trasferimento di beni nell’ambito di una scissione non produce di per sé un reddito imponibile, poiché non rientra tra le fattispecie realizzative previste dal TUIR. Né si configura un reddito di capitale, né un reddito diverso ex articolo 67. Di conseguenza, l’operazione non genera né plusvalenze tassabili né minusvalenze deducibili.
La continuità dei valori e il principio di neutralità
Dal riconoscimento della irrilevanza fiscale della scissione discende la necessaria continuità dei valori fiscali. I beni trasferiti dovranno mantenere il medesimo valore fiscale che avevano in capo alla società scissa, e i soci dovranno ripartire il costo della partecipazione originaria tra le nuove partecipazioni ricevute.
Un ulteriore profilo riguarda la stratificazione del patrimonio netto. Anche se non affrontato in modo esplicito dall’Agenzia, appare logico applicare il criterio di proporzionalità, ripartendo il patrimonio netto secondo la stratificazione fiscale originaria.
La risposta delle Entrate conferma che, pur in assenza di un richiamo diretto all’articolo 173 TUIR, le scissioni di società semplici non generano effetti realizzativi e devono essere trattate secondo il principio di neutralità fiscale. Una posizione che, seppur raggiunta con argomentazioni diverse, si allinea alla ratio generale delle operazioni straordinarie.