Il Tribunale di Napoli accoglie l’istanza di sospensione proposta dalla società contribuente avverso l’atto di pignoramento presso terzi, disposto ai sensi dell’art. 72-bis del D.P.R. 602/1973, promosso dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione per un importo complessivo di circa 7,8 milioni di euro.
Con decreto emesso in data 3 ottobre 2025, il Giudice sospende l’esecuzione del pignoramento inaudita altera parte, ossia senza preventiva convocazione dell’Agente della Riscossione, ritenendo sussistenti i presupposti per l’adozione della misura cautelare.
La sospensione disposta dal Tribunale blocca ogni effetto esecutivo del pignoramento, consentendo alla società di non corrispondere le somme richieste fino alla decisione definitiva del giudizio. Si tratta di un provvedimento di particolare rilievo, poiché garantisce che nessuna somma venga sottratta prima della verifica giudiziale della legittimità dell’azione esecutiva.
«Il provvedimento conferma la necessità di garantire un rigoroso rispetto delle regole anche nelle procedure esecutive tributarie – dichiara l’Avv. Gennaro Nunziato, difensore della società –. È un segnale di equilibrio e di tutela per le imprese che operano nel rispetto della legge e dei principi di buona amministrazione.»