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Con la risposta a interpello n. 482 del 22 dicembre 2023, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in tema di operazioni in split payment e rimborso IVA versata in eccesso.

L’Agenzia ripercorre il dettato normativo e analizza quanto disposto dall’articolo 1 della legge n.  234 del 2021, commi 567 – 575, in tema di disavanzo delle città metropolitane, nonché dall’articolo 17­ter, del DPR  633/1972 in tema di split payment. Rileva così che l’obbligo di versamento dell’IVA sorge al momento del pagamento del corrispettivo, salva l’opzione per l’esigibilità dell’imposta anticipata al momento della ricezione della fattura ovvero al momento della registrazione della medesima. Nell’ipotesi in cui il Comune stipuli un atto transattivo, a saldo e stralcio dei propri debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2020, attuando la procedura disciplinata dall’articolo 1, commi da 567 a 580, della legge n. 234 del 2021, l’accordo non può dirsi che sia scaturito dalla piena autonomia tra le parti.

In tale circostanza, il termine di un anno decorrente dall’effettuazione dell’operazione ­ contemplato dall’articolo 26, comma 3, del decreto IVA, ai fini dell’emissione di una nota di variazione in diminuzione in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti è spirato per circostanze non imputabili alla colpevole inerzia delle parti.

Pur non essendo più possibile emettere il documento per il Comune resta comunque ferma la possibilità di presentare domanda di rimborso ai sensi dell’articolo 30­ter, comma 1, del decreto IVA.

Scarica qui la risposta: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5718720/Risposta+n.+482_2023.pdf/9b0d6ba2-46c3-75de-f44e-0a188e6acc2a