La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Avellino accoglie il ricorso degli avv.ti Michele e Lorena Di Fiore contro un unico accertamento TARI emesso per più anni da un ente concessionario per conto del Comune. Con lo stesso erano state tassate interamente le superfici di un complesso immobiliare adibito ad attività di parcheggio a pagamento, incluse le aree di transito, manovra e alcune zone inutilizzate, con l’aggiunta di sanzioni per omessa dichiarazione calcolate separatamente per ogni annualità.
Con il ricorso, i difensori hanno denunciato diversi profili di illegittimità:
- infondatezza della tassazione per inidoneità a produrre rifiuti delle superfici destinate a corsie di transito e manovra;
- inidoneità all’uso di alcune superfici, concretamente inutilizzate e inaccessibili durante gli anni d’imposta oggetto di accertamento,
- illegittima applicazione delle sanzioni, per mancato rispetto del principio del cumulo giuridico di cui all’art. 12 del D.Lgs. 472/1997.
La Corte ha accolto il ricorso con il riconoscimento:
i) dell’inidoneità a produrre rifiuti delle aree inutilizzate;
ii) dell’esclusione delle corsie di manovra dalla tassazione;
ii) della riduzione delle sanzioni a importi proporzionati.
In particolare, trovano accoglimento le seguenti contestazioni difensive:
- superficie imponibile del parcheggio al piano primo
in accoglimento della perizia tecnica prodotta, la superficie tassabile è stata ridotta da 2.539 mq a 1.069 mq, escludendo le corsie di transito e manovra, che non sono produttive di rifiuti ai sensi della normativa e della più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione; - area al piano terra
è stato accolto il motivo di ricorso riguardante la non utilizzabilità di un’area di 603 mq, riconosciuta inidonea all’uso e quindi non soggetta a TARI, in assenza di produzione di rifiuti. - sanzioni
la Corte ha accolto la censura relativa all’applicazione delle sanzioni, ritenendo che dovesse essere applicato il cumulo giuridico anziché il cumulo materiale.
Le sanzioni complessive sono state riliquidate, riducendo in modo significativo l’importo originariamente richiesto.
La società assistita ha conseguito un risparmio superiore al 50% rispetto alla pretesa originaria, derivante:
- dalla riduzione della superficie imponibile,
- dall’esclusione totale di un’area non utilizzata,
- e dalla riliquidazione delle sanzioni secondo il principio del cumulo giuridico.
Un risultato che non solo ha prodotto un importante risparmio economico, ma che ha riaffermato il principio secondo il quale la TARI può colpire soltanto le aree effettivamente suscettibili di produrre rifiuti, escludendo le superfici prive di questa potenzialità.