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Nota a Cass., SS.UU., sent. n. 24172/2025

Se il giudice di primo grado decide la controversia sul piano del merito senza soffermarsi espressamente su un vizio processuale che sarebbe stato rilevabile d’ufficio, la parte che intende far valere tale difetto deve proporre impugnazione specifica nel grado successivo. In mancanza di gravame, infatti, si consolida il giudicato interno sulla questione processuale, secondo il principio di conversione del vizio in motivo di impugnazione. Ne consegue che né il giudice d’appello né la Corte di Cassazione possono più rilevare autonomamente il vizio in una fase successiva del giudizio.

Le Sezioni Unite, con la decisione n. 24172, hanno così risolto il contrasto interpretativo insorto all’interno della Suprema Corte circa la possibilità per il giudice del gravame di sollevare d’ufficio una questione pregiudiziale di rito non affrontata in prime cure, laddove la domanda sia stata rigettata nel merito e la parte vittoriosa non abbia proposto impugnazione incidentale. Il massimo consesso ha optato per la negazione di tale potere, salvo alcune tassative eccezioni, puntualmente delineate nella pronuncia.

In particolare, restano sottratti a tale principio i vizi processuali che, in forza di una previsione normativa espressa, sono rilevabili “in ogni stato e grado del processo”, nonché quelli inerenti a questioni di carattere “fondamentale”, la cui mancata considerazione comporterebbe l’adozione di una sentenza priva di concreta utilità (c.d. inutiliter data). Ugualmente, l’esclusione si applica nei casi in cui il giudice abbia esplicitamente motivato la propria decisione facendo ricorso alla c.d. ragione più liquida, circostanza che impedisce di configurare una pronuncia implicita sulla questione di rito sottostante.

La scelta ermeneutica delle Sezioni Unite è sorretta da una ratio di economia processuale. La regressione del giudizio in appello o in Cassazione a causa di una questione processuale non affrontata nel grado precedente non risponde a un reale interesse della parte vittoriosa sul merito, qualora la stessa non abbia dimostrato la volontà di rimettere in discussione tale profilo. Del resto, l’interesse nel processo assume sempre natura sostanziale e si lega all’aspirazione al conseguimento di un bene della vita, perseguibile solo attraverso una decisione sul merito della controversia.

In questa prospettiva, una valutazione di tipo costi-benefici conduce a ritenere insostenibile una soluzione che comporti la regressione del giudizio nei gradi successivi per motivi di mero rito, se non espressamente coltivati dalla parte che avrebbe avuto interesse a farlo.